Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2010-2011. Sottoscritto il nuovo
contratto integrativo
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Nella giornata di oggi, 15 luglio 2010, è stato sottoscritto il nuovo
contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed Ata della scuola per il prossimo anno scolastico
2010-2011. (Documentazione
e scheda di approfondimento)
Queste le scadenze per la presentazione delle domande
27 luglio 2010 docenti della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado e di religione cattolica;
2 agosto 2010 docenti della scuola secondaria di secondo grado
6 agosto 2010 personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.
Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria debbono
essere indirizzate all’Ufficio territorialmente competente della provincia di
titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio.
Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra
provincia debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza,
all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità.
Queste le principali novità del nuovo contratto
Esteso fino a 7 anni il diritto a presentare domanda di utilizzazione
per il personale trasferito a domanda condizionata o d’ufficio, nel caso in
cui non abbia ottenuto il trasferimento. Questo diritto al rientro con
precedenza verrà ulteriormente ampliato, l’anno prossimo, fino a 8 anni.
I titoli per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono
valutabili, secondo la tabella per i trasferimenti d’ufficio, se posseduti
entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.
Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata
su altra scuola negli ultimi 7 anni, ha diritto, qualora non ci siano posti
disponibili nelle preferenze espresse ed i posti provinciali complessivi
siano inferiori al personale da utilizzare, a rientrare nella scuola da cui
è stato trasferito d’ufficio per attività di arricchimento e potenziamento
nell’ambito del POF, nei limiti del riassorbimento dell’esubero.
In presenza di posti disponibili il personale in esubero, titolare DOP e
senza sede, se non ottiene nulla a domanda, potrà anche essere utilizzato
d’ufficio, anche in altro ruolo non inferiore, sulla base del titolo di
studio. Fa eccezione l’utilizzazione sui posti di sostegno per i quali
l’utilizzazione d’ufficio sarà possibile solo se in possesso, oltre al
titolo di studio, anche del titolo di specializzazione.
Tutti i docenti che verranno a trovarsi in una situazione di
soprannumero parziale o totale in organico di fatto nella scuola di
titolarità, compresi quelli di sostegno con riferimento alla riduzione degli
alunni con disabilità, sono utilizzati nell’ambito della scuola stessa.
Rimane ferma la possibilità, con domanda da presentare entro 5 gg.
dall’individuazione della sua situazione di soprannumerarietà, di poter
partecipare volontariamente alle operazioni di utilizzazione in altra
scuola.
Previste le modalità di utilizzazione del personale di educazione
musicale e di strumento, in possesso dei requisiti, nei posti disponibili
nei licei musicali e coreutici, a prescindere dall’esubero, ed anche per
altra provincia. In questo caso il personale interessato farà domanda di
utilizzazione, da presentare in carta libera ed anche su posto part-time,
entro la data di scadenza della secondaria di secondo grado: 2 agosto 2010.
Il personale ITP potrà essere utilizzato anche nei posti disponibili
degli uffici tecnici che dovranno essere costituiti in tutti gli istituti
tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
Assegnazioni provvisorie. Il diritto a presentare domanda spetta per una
qualsiasi delle motivazioni indicate all’art. 7 c. 1 (per i docenti) e
all’art. 18 c. 1 (per gli Ata), ovvero per ricongiunzione al coniuge, oppure
ai figli, oppure ai genitori, oppure per ragioni di cura in presenza di
gravi motivi di salute (gravi patologie). Nelle grandi città è stata
prevista la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria
anche all’interno dello stesso comune, purché tra diversi distretti
scolastici.
In caso di accoglimento della domanda di mobilità annuale
interprovinciale è stato esplicitato l’obbligo di comunicazione immediata da
parte dell’USP di arrivo a quello di provenienza, al fine di rendere
immediatamente disponibile il posto liberato.
Per il personale Ata è previsto che, in presenza di esubero, la mobilità
verso altro profilo o area avverrà solo a domanda e non d’ufficio. Ai fini
delle utilizzazioni sarà possibile abbinare anche spezzoni in diverse
scuole, ma solo a domanda.
Utilizzazione su posti liberi di DSGA. All’art. 11-bis viene richiamata
la procedura da seguire. Qualora la puntuale applicazione delle disposizioni
previste dal Ccnl o dall’attuazione della sequenza Ata, non consenta di
coprire tutti i posti vacanti con personale interno alla scuola, rimane la
procedura della costituzione degli elenchi provinciali, definita negli
ultimi anni, nel Ccni sulle utilizzazioni, con personale disponibile di
altra scuola. La costituzione di tali elenchi provinciali viene effettuata
con criteri definiti dalla contrattazione regionale, valorizzando in
particolare l’esperienza acquisita, il possesso dei titoli culturali e gli
assistenti amm.vi beneficiari della seconda posizione economica. Esplicitato
il diritto, per tutti, al trattamento economico spettante per incarico in
profilo superiore e la sostituzione del personale cui viene conferito
l’incarico di DSGA.
Le valutazioni della FLC CGIL
Questo contratto sulle utilizzazioni arriva in ritardo rispetto agli anni
scorsi, un ritardo dovuto soprattutto allo slittamento di tutta la tempistica
per la definizione degli organici di diritto per effetto del riordino del
secondo ciclo e, dunque, per l’effettuazione dei trasferimenti. Si tratta
comunque di un contratto positivo che contiene diverse novità.
Due i punti critici
Il mancato accoglimento delle richiesta, avanzate dalla FLC Cgil, di
inserire alcune modalità per contenere le operazioni di mobilità annuale
interprovinciale (assegnazione provvisoria) al fine di consentire un maggior
numero di nomine annuali, in particolare nelle regioni del Sud, dove maggiore
è stata l’incidenza dei tagli e, di conseguenza, più forte è la presenza di
esubero di personale. Questo è dipeso dalla netta contrarietà
dell’amministrazione e di tutte le altre organizzazioni sindacali.
Parziale insoddisfazione rispetto alla riformulazione dell’art. 11 bis
(sostituzione del DSGA), come da dichiarazione a verbale allegata. Positivo,
su questo articolo, avere chiarito una volta per tutte il diritto alla
retribuzione per funzioni superiori, avere chiarito che i posti di assistente
amministrativo che si liberano per l’utilizzazione sui posti per DSGA sono
disponibili innanzitutto per le utilizzazioni del personale trasferito
d’ufficio e, infine, l’obbligo per l’amministrazione alla sostituzione, con
supplenza, sui posti liberati dal personale utilizzato per incarico superiore.